L’infortunio occorso ad un giocatore avvenuto in assenza di contatto con altri durante una partita di calcio non rientra nel novero della responsabilità extracontrattuale della società sportiva ex art. 2043 c.c. non ponendo in rilievo alcuna attività anomala e quindi illecita, né condotta commissiva od omissiva della società sportiva che abbia determinato o concorso a determinare l’infortunio o che si ponga con esso in rapporto di causalità, ricadendo il tutto nell’alea normale del rischio che i partecipanti accettano in un’attività agonistica (nella specie il giocatore si fece male al braccio e uscì dal campo).