Ai sensi dell’art. 6, l. 13 dicembre 1989, n. 401, recante “interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nelle svolgimento di manifestazioni sportive” il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti delle persone che risultano denunciate “per delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”, dovendosi intendere per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza, ai sensi dell’art. 2bis comma 2, l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 ottobre 2001, n. 377, la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma.