“Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitario di lingue) costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso” (Cass. sez. 1, 19607/2011; conforme, da ultimo, Cass. sez. 61, 16175/2015)

L’affido alternato, tradizionalmente previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano, è rimasta una soluzione educativa di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un (Ndr: testo originale non comprensibile) accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione. Non ci sono dubbi, poi, che modificare continuamente la propria casa di abitazione può avere un effetto destabilizzante per molti minori. La scelta dei giudici di merito di disporre l’affidamento condiviso, assolutamente privilegiato dal nostro ordinamento, appare in definitiva condivisibile, oltre che adeguatamente motivata, e pertanto risulta insuscettibile di critica motivata innanzi al Giudice di legittimità.

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Sentenza

Fatto

OSSERVA
T.D. e C.E. sono i genitori, all’epoca conviventi, di una adolescente nata fuori dal matrimonio il (OMISSIS). A seguito della cessazione della convivenza della coppia, i due genitori, redigevano una scrittura privata per la regolazione dei rapporti anche in ordine all’educazione ed al mantenimento della figlia prevedendo, tra l’altro, l’affidamento alternato della minore. Dopo un periodo abbastanza lungo, C.E. nel 2011 contestava inadempimenti del T. ed adiva il Tribunale minorile, ottenendo in buona sostanza la riproduzione in ruolo giudiziario dei patti a suo tempo stipulati con l’ex convivente.
Elemento di contrasto rimaneva il regime delle spese straordinarie, cui il T. riteneva di non dover contribuire quando non concordate.
Con provvedimento emesso il 5/1022014, in procedura promossa da T.D. ex art. 739 c.p.c., il Tribunale per i minorenni di Brescia disponeva l’affido condiviso della ragazza ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolamentava il regime delle visite del padre. fissava l’importo dovuto mensilmente dal ricorrente per il mantenimento della minore, disponeva la ripartizione al 50% tra i genitori degli oneri relativi alle spese straordinarie da sostenersi per la minore, confermava l’autorizzazione a completare il ciclo delle scuole medie presso l’istituto privato (a pagamento) ove era stata iscritta dalla madre.
La decisione era impugnata da T.D. innanzi alla Corte d’Appello di Brescia che, valorizzando anche le risultanze dell’audizione della figlia minore la quale aveva all’epoca dodici anni e mezzo innanzi al Tribunale minorile, anche in considerazione delle esigenze, da essa manifestata, di un più prolungato contatto con la madre, oltre a soffrire dei continui cambi di abitazione conseguenti al passato affidamento alternato ai genitori, confermava l’affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre.
In ordine all’autorizzazione alla frequenza della scuola privata, secondo la Corte, il ricorrente si era limitato a lamentare che la madre aveva scelto di iscrivere la figlia presso onerosa scuola privata, senza aver prima concordato la scelta, ma non aveva illustrato le ragioni che inducevano a ritenere si trattasse di una scelta sbagliata. Diversamente deve osservarsi ha rilevato la Corte d’Appello che la minore risultava già iscritta al secondo anno di corso, e che il cambiamento della scuola avrebbe potuto arrecarle pregiudizio, non mancando di ricordare che nel passato anche il T. aveva concordato sull’iscrizione della figlia in scuola privata.
Nel ricorso per cassazione il T.D. contesta “l’unilaterale decisione della madre di iscrivere la figlia presso un istituto scolastico privato…anzichè un istituto pubblico nonchè l’onere imposto al padre dissenziente di provvedere al pagamento della retta della scuola privata per la quota di un mezzo”, e propone innanzitutto osservazioni astrattamente condivisibili circa la finalizzazione a stimolare l’esercizio concordato della genitorialità promosso dalla legislazione sull’affido condiviso, a tutela del principio della bigenitorialità.
In riferimento al caso specifico, quindi, il ricorrente contesta l’illegittimità della decisione assunta dalla Corte territoriale, perchè il giudice del merito non avrebbe dovuto avallare una iniziativa, l’iscrizione della figlia minore presso Istituto scolastico privato, non concordata ed addirittura opposta dal padre. Il ricorrente invoca quindi pure il dettato,costituzionale per affermare la piena affidabilità dell’istruzione pubblica. L’impugnante evidenzia poi che la frequenza presso la scuola privata importa il pagamento di una retta, la quale viene fatta gravare per metà sul ricorrente, che non solo si è trovato a subire una scelta educativa che non condivide, ma ne deve pure sopportare gli oneri in misura significativa. Oltre a ciò egli sottolinea che neppure lo standard educativo assicurato dalla scuola privata prescelta dalla madre appare adeguato in quanto, per la stessa ammissione di controparte (che se ne valeva per evidenziare i problemi che sarebbero sorti se la bambina fosse passata alla scuola pubblica), la minore stava studiando una sola lingua straniera, diversamente dalle scuole pubbliche dove se ne studiano due.
Il ricorrente rinnova pure le contestazioni avverso la modifica del regime di affidamento alternato ai genitori nel regime di affidamento condiviso della adolescente con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite del padre, che ha pure quale conseguenza una minore frequenza tra lui e la ragazza. In particolare, l’impugnante ha sottolineato che la Corte di merito ha fondato la sua valutazione sui risultati dell’audizione della minore, ritenendo di interpretarne i desideri ed erroneamente parificandoli all’interesse morale e materiale della minore stessa che era invece chiamata a tutelare.
Tanto illustrato, occorre evidenziare che non si ravvisano violazioni di legge, in ordine alle quali le censure sono peraltro proposte in modo inadeguato.
In sostanza il ricorrente, pur invocando la violazione di norme di diritto, propone contestazioni in ordine a profili e situazioni di fatto, per larga parte insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una decisione impugnata che appare invece caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.
In particolare questa Corte ha già avuto modo di precisare che “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitario di lingue) costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di
dissenso” (Cass. sez. 1, 19607/2011; conforme, da ultimo, Cass. sez. 61, 16175/2015). E’ indubbio che la legislazione sull’affido condiviso privilegia l’accordo dei genitori in materia di scelte educative che riguardano i figli, tanto è vero che, se agiscono d’intesa, essi possono in molti casi anche modificare di comune accordo le stesse indicazioni fornite dal giudice, senza necessità neppure di comunicazione, come ha già sottolineato la Corte territoriale. Nondimeno, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore. L’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore. Nel caso in esame la Corte d’Appello, ed il Tribunale minorile prima, hanno valutato opportuno per la minore, che manifesta pure alcune peraltro non gravi difficoltà, evitare il trauma conseguente al possibile spostamento nella scuola pubblica dopo aver frequentato per un anno una scuola privata. Valutazione adeguata e ragionevole.. perciò incensurabile in questa sede.
Può quindi prescindersi da ulteriori considerazioni sul mutato animo del ricorrente che, risulta in atti, aveva un tempo condiviso la scelta di iscrivere la figlia alla scuola privata.
Quanto alle contestazioni di merito proposte nel ricorso per cassazione circa la scuola privata in cui la figlia è stata iscritta dalla madre, a parte ogni considerazione circa la loro tempestività, deve osservarsi che sarebbe possinbile esprimere un giudizio, soltanto confrontando l’intera offerta formativa proposta dalla scuola privata in questione con quelle offerte dalle scuole pubbliche viciniori, e non è certo possibile operare la valutazione sulla base della sola, maggiore o minore, programmazione dell’insegnamento di lingue straniere. Tanto deve ribadirsi anche a seguito della lettura della memoria depositata dal ricorrente, mediante la quale il T. sostiene, tra l’altro, che sarebbe gravata sulla madre la prova che la scuola privata risultava preferibile per la bambina. In materia merita solo di essere confermato che la prova compete a chi afferma un determinato fatto, così come a chi lo nega. Inoltre, già la Corte d’Appello aveva individuato le ragioni che inducevano a propendere per l’opportunità della frequentazione della scuola da parte della minore presso l’Istituto privato, cui già si è fatto riferimento.
Quanto alla sostituzione all’affidamento alternato dell’affidamento condiviso della minore ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del regime delle visite paterne, il ricorrente contesta che il rilievo assegnato alle dichiarazioni raccolte dalla minore sia stato ingiustificatamente assorbente. Occorre premettere che quelli che il ricorrente indica quali “desideri” di sua figlia possono correttamente leggersi come le “esigenze” di un’adolescente, che pure il sistema giudiziario deve contribuire a tutelare. L’affido alternato, tradizionalmente previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano, è rimasta una soluzione educativa di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un (Ndr: testo originale non comprensibile) accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione. Non ci sono dubbi, poi, che modificare continuamente la propria casa di abitazione può avere un effetto destabilizzante per molti minori. La scelta dei giudici di merito di disporre l’affidamento condiviso, assolutamente privilegiato dal nostro ordinamento, appare in definitiva condivisibile, oltre che adeguatamente motivata, e pertanto risulta insuscettibile di critica motivata innanzi al Giudice di legittimità.
Il Collegio condivide la relazione proposta, e ritiene di rigettare il ricorso.
Stante la soccombenza del ricorrente, e preso atto che non vi sono altre parti costituite, nulla occorre provvedere in ordine alle spese di lite.

PQM

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017